LEGGE 4 agosto 2006, n.248
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
(GU n. 186 del 11-8-2006- Suppl. Ordinario n.183)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 2006.
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223
All'articolo 1:
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformita'
agli statuti speciali e alle relative norme di attuazione".
All'articolo 2:
al comma 1, lettera a), le parole: "la fissazione di tariffe
obbligatorie" sono sostituite dalle seguenti: "l'obbligatorieta' di
tariffe";
al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicita' informativa circa
i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio
offerto, nonche' il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo
criteri di trasparenza e veridicita' del messaggio il cui rispetto e'
verificato dall'ordine";
al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo
interdisciplinare da parte di societa' di persone o associazioni tra
professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attivita'
libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non puo'
partecipare a piu' di una societa' e che la specifica prestazione deve essere
resa da uno o piu' soci professionisti previamente indicati, sotto la propria
personale responsabilita'";
al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il giudice
provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi
professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio,
sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica,
le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente
ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione
dei compensi per attivita' professionali";
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma e' sostituito
dal seguente:
"Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli
avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i
compensi professionali"".
All'articolo 3:
al comma 1, alinea, le parole: "le attivita' economiche di distribuzione
commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande," sono
sostituite dalle seguenti: "le attivita' commerciali, come individuate dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e
bevande";
al comma 1, lettera a), le parole: "fatti salvi quelli riguardanti la
tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti" sono
sostituite dalle seguenti: "fatti salvi quelli riguardanti il settore
alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande";
al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non
alimentare";
al comma 1, lettera e), la parola: "generali" e' soppressa;
al comma 1, lettera f), dopo la parola: "temporale" sono inserite le
seguenti: "o quantitativo" e, in fine, sono aggiunte le seguenti:
", tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine
stagione per i medesimi prodotti";
al comma 1 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il
consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato,
utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio
assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie".
All'articolo 4:
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche'
dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attivita' produttiva, che
assicura l'utilizzo di materie prime in conformita' alle norme vigenti,
l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro
e la qualita' del prodotto finito";
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. E' comunque consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2
l'attivita' di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo
immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del
servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
2-ter. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con
il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, volto a disciplinare, in conformita' al diritto comunitario:
a) la denominazione di "panificio" da riservare alle imprese che
svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie
prime alla cottura finale;
b) la denominazione di "pane fresco" da riservare al pane prodotto
secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate
al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle
materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti,
fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo
rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un
termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello
territoriale;
c) l'adozione della dicitura "pane conservato" con l'indicazione
dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalita'
di confezionamento e di vendita, nonche' delle eventuali modalita' di
conservazione e di consumo".
All'articolo 5:
al comma 1, dopo le parole: "a prescrizione medica," sono inserite le
seguenti: "previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione
in cui ha sede l'esercizio e";
al comma 2, le parole: "con l'assistenza" sono sostituite dalle
seguenti: "alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al
cliente";
al comma 3, dopo le parole: "sulla confezione del farmaco" sono
inserite le seguenti: "rientrante nelle categorie di cui al comma 1";
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Nella provincia di Bolzano e' fatta salva la vigente normativa in
materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per le
etichette e gli stampati illustrativi delle specialita' medicinali e dei
preparati galenici come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio 1988, n. 574";
al comma 5, dopo la parola: "distribuzione" e' inserito il segno di
interpunzione: ",";
il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre
1991, n. 362";
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
"6-bis. I commi 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n.
362, sono sostituiti dai seguenti:
"9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in
una societa' di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al
secondo periodo del comma 2, l'avente causa cede la quota di partecipazione nel
termine di due anni dall'acquisto medesimo.
10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia
privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo
12 della legge 2 aprile 1968, n. 475".
6-ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e'
inserito il seguente:
"4-bis. Ciascuna delle societa' di cui al comma 1 puo' essere titolare
dell'esercizio di non piu' di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha
sede legale."";
il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Il comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, e' abrogato".
L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. - (Interventi per il potenziamento del servizio di taxi).
- 1. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento
dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi necessari all'esercizio del
diritto degli utenti alla mobilita', in conformita' al principio comunitario di
libera concorrenza ed a quello di liberta' di circolazione delle persone e dei
servizi, nonche' la funzionalita' e 1'efficienza del medesimo servizio adeguati
ai fini della mobilita' urbana ai sensi degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del
Trattato istitutivo della Comunita' europea e degli articoli 3, 11, 16, 32, 41
e 117, comma secondo, lettere e) e m), della Costituzione, i comuni, sentite le
commissioni consultive di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio
1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono:
a) disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie, individuando
idonee forme di controllo sistematico circa l'effettivo svolgimento del
servizio nei turni dichiarati. Per l'espletamento del servizio integrativo di
cui alla presente lettera, i titolari di licenza si avvalgono, in deroga alla
disciplina di cui all'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, di
sostituti alla guida in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 della
medesima legge.
I sostituti alla guida devono espletare l'attivita' in conformita' alla vigente
normativa ed il titolo di lavoro deve essere trasmesso al comune almeno il
giorno precedente all'avvio del servizio;
b) bandire concorsi straordinari in conformita' alla vigente programmazione
numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia
ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il
rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare
ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata
legge n. 21 del 1992, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo
ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o piu' criteri
selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione
della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti sono ripartiti in misura
non inferiore all'80 per cento tra i titolari di licenza di taxi del medesimo
comune; la restante parte degli introiti puo' essere utilizzata dal comune per
il finanziamento di iniziative volte al controllo e al miglioramento della qualita'
degli autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei conducenti e dei
passeggeri, anche mediante l'impiego di tecnologie satellitari;
c) prevedere il rilascio ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti
dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, e in prevalenza ai soggetti
di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della medesima legge, di
titoli autorizzatori temporanei o stagionali, non cedibili, per fronteggiare
particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della
domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza;
d) prevedere in via sperimentale l'attribuzione, prevalentemente a favore di
soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n.
21 del 1992, della possibilita' di utilizzare veicoli sostitutivi ed aggiuntivi
per l'espletamento di servizi diretti a specifiche categorie di utenti. In tal
caso, l'attivita' dei sostituti alla guida deve svolgersi secondo quanto
previsto dalla lettera a);
e) prevedere in via sperimentale forme innovative di servizio all'utenza, con
obblighi di servizio e tariffe differenziati, rilasciando a tal fine apposite
autorizzazioni ai titolari di licenza del servizio di taxi o ai soggetti di cui
all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992;
f) prevedere la possibilita' degli utenti di avvalersi di tariffe
predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;
g) istituire un comitato permanente di monitoraggio del servizio di taxi al
fine di favorire la regolarita' e l'efficienza dell'espletamento del servizio e
di orientare costantemente le modalita' di svolgimento del servizio stesso alla
domanda effettiva, composto da funzionari comunali competenti in materia di mobilita'
e di trasporto pubblico e da rappresentanti delle organizzazioni di categoria
maggiormente rappresentative, degli operatori di radiotaxi e delle associazioni
degli utenti.
2. Sono fatti salvi il conferimento di nuove licenze secondo la vigente
programmazione numerica e il divieto di cumulo di piu' licenze al medesimo
intestatario, ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e della disciplina
adottata dalle regioni".
All'articolo 7, al comma 1, dopo le parole: "l'autenticazione" sono
inserite le seguenti: "della sottoscrizione" e dopo le parole:
"di cui all'articolo 2 del" sono inserite le seguenti:
"regolamento di cui al".
All'articolo 8:
al comma 1, dopo le parole: "prezzi minimi o di sconti massimi per
l'offerta" sono inserite le seguenti: "ai consumatori";
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2 sono inseriti i
seguenti:
"2-bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c.
auto, l'intermediario rilascia preventiva informazione al consumatore sulle
provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per
conto di cui opera. L'informazione e' affissa nei locali in cui l'intermediario
opera e risulta nella documentazione rilasciata al contraente.
2-ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il premio di
tariffa, la provvigione dell'intermediario, nonche' lo sconto complessivamente
riconosciuto al sottoscrittore del contratto"".
All'articolo 9, al comma 1, al capoverso 2-quater, dopo le parole:
"Ministero delle politiche agricole" il segno di interpunzione:
"," e' soppresso e, al capoverso 2-quinquies, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: "e gestori del servizio di telefonia".
L'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
"Art. 10. - (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). -
1. L'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 118. - (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali).
- 1. Nei contratti di durata puo' essere convenuta la facolta' di modificare
unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora
sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
1341, secondo comma, del codice civile.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere
comunicata espressamente al cliente secondo modalita' contenenti in modo
evidenziato la formula: 'Proposta di modifica unilaterale del contratto', con
preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto
durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende
approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta
giorni.
In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto
all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le
prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il
cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica
monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori,
e si applicano con modalita' tali da non recare pregiudizio al cliente".
2. In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facolta' di
recedere dal contratto senza penalita' e senza spese di chiusura".
All'articolo 11:
ai commi 2, 4 e 5, le parole: "Camere di commercio" sono sostituite
dalle seguenti: "camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura";
al comma 3, dopo le parole: "dall'articolo 1 del" sono inserite le
seguenti: "regolamento di cui al" e le parole: "7 ottobre 1993,
n. 589" sono sostituite dalle seguenti: "21 febbraio 1990, n. 300, e
successive modificazioni".
All'articolo 12, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"nel rispetto della normativa vigente in tema di riservatezza del
trattamento dei dati personali".
L'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
"Art. 13. - (Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici
regionali e locali e a tutela della concorrenza). - 1. Al fine di evitare alterazioni
o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parita' degli
operatori, le societa', a capitale interamente pubblico o misto, costituite o
partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la
produzione di beni e servizi strumentali all'attivita' di tali enti in funzione
della loro attivita', con esclusione dei servizi pubblici locali, nonche', nei
casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni
amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti
costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a
favore di altri soggetti pubblici o privati, ne' in affidamento diretto ne' con
gara, e non possono partecipare ad altre societa' o enti. Le societa' che
svolgono l'attivita' di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto
di partecipazione ad altre societa' o enti.
2. Le societa' di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non
possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare l'effettivita' delle precedenti disposizioni, le societa'
di cui al comma 1 cessano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto le attivita' non consentite. A tale fine possono cedere, nel
rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attivita' non consentite a
terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata societa' da collocare
sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n.
332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro
ulteriori diciotto mesi. I contratti relativi alle attivita' non cedute o
scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del
termine indicato nel primo periodo del presente comma.
4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente
decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi,
fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la
data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di
aggiudicazione perfezionate prima della predetta data".
All'articolo 14:
al comma 1, all'alinea, dopo le parole: "capo II" sono inserite le
seguenti: "del titolo II"; al capoverso Art. 14-bis, comma 2, le
parole: "sono applicabili per un determinato periodo di tempo e, se
necessario e opportuno, possono essere rinnovate" sono sostituite dalle
seguenti: "non possono essere in ogni caso rinnovate o prorogate";
al comma 1, capoverso Art. 14-ter, le parole da: ""Art. 14-ter"
fino a: "senza accertare l'illecito" sono sostituite dalle seguenti:
"Art. 14-ter. (Impegni). - 1. Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura
di un'istruttoria per l'accertamento della violazione degli articoli 2 o 3
della presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese
possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali
oggetto dell'istruttoria.
L'Autorita', valutata l'idoneita' di tali impegni, puo', nei limiti previsti
dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere il
procedimento senza accertare l'infrazione"; al medesimo capoverso, al
comma 2, le parole: "un sanzione" sono sostituite dalle seguenti:
"una sanzione";
al comma 2, capoverso 2-bis, le parole: ""2-bis" sono sostituite
dalle seguenti: ""2-bis" e le parole: "puo' essere ridotta
in misura non superiore alla meta'" sono sostituite dalle seguenti: "puo'
essere non applicata ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal diritto
comunitario".
Dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente:
"Art. 14-bis. - (Integrazione dei poteri dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni). - 1. Ferme restando le competenze assegnate dalla
normativa comunitaria e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, la presentazione di impegni da parte
delle imprese interessate e' parimenti ammessa nei procedimenti di competenza
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in cui occorra promuovere la
concorrenza nella fornitura delle reti e servizi di comunicazione elettronica e
delle risorse e servizi correlati, ai sensi del codice delle comunicazioni
elettroniche di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, salva la disciplina recata dagli articoli 17 e seguenti
del medesimo codice per i mercati individuati nelle raccomandazioni comunitarie
relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle
comunicazioni elettroniche.
2. Nei casi previsti dal comma 1, l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, qualora ritenga gli impegni proposti idonei ai fini
rispettivamente indicati, puo' approvarli con l'effetto di renderli obbligatori
per l'impresa proponente. In caso di mancata attuazione degli impegni resi
obbligatori dall'Autorita' trovano applicazione le sanzioni previste dalle
discipline di settore. Qualora la proposta di impegno provenga da un'impresa
incorsa in illecito non ancora punito, l'Autorita' tiene conto dell'attuazione
dell'impegno da essa approvato ai fini della decisione circa il trattamento sanzionatorio
applicabile al caso concreto".
All'articolo 15, al comma 1, dopo le parole: "15-ter, del" sono
inserite le seguenti: "testo unico di cui al" e le parole: "31
dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006,
relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007".
All'articolo 17, al comma 2, le parole: "dall'articolo 1 della" sono
sostituite dalla seguente: "dalla" ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Le risorse integrative di cui al presente comma devono
essere utilizzate esclusivamente per i cantieri aperti".
Dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente:
"Art. 17-bis. - (Modifiche a disposizioni concernenti le Autorita'
portuali). - 1. All'articolo 34-septies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: "nei limiti di 30 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2006 e 2007" sono sostituite dalle seguenti:
"nei limiti di 60 milioni di euro per l'anno 2006 e di 90 milioni di euro
per l'anno 2007";
b) al comma 3, le parole: "30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006
e 2007" sono sostituite dalle seguenti: "60 milioni di euro per
l'anno 2006 e 90 milioni di euro per l'anno 2007".
All'articolo 18, al comma 2, dopo la parola: "Fondo" e' inserita la
seguente: "nazionale".
Nel capo I del titolo II, dopo l'articolo 18 e' aggiunto il seguente:
"Art. 18-bis. - (Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi). -
1. Per le esigenze operative del Corpo forestale dello Stato connesse alle attivita'
antincendi boschivi di competenza, e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro
per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti
accantonamenti: per l'anno 2006, quanto a 3.550.000 euro l'accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 250.000 euro quello
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 200.000 euro
quello relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali; per l'anno
2007, quanto a 3.100.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, a 5.000.000 di euro quello relativo al Ministero
degli affari esteri, a 500.000 euro quello relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e a 1.400.000 euro quello relativo al Ministero
delle politiche agricole e forestali; per l'anno 2008, quanto a 5.650.000 euro
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, a 1.550.000 euro
quello relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
a 1.900.000 euro quello relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, a 500.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e a 400.000 euro quello relativo al Ministero delle politiche
agricole e forestali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
All'articolo 20, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. All'articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, della legge 7 agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: "Gli stessi
contributi" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1°
gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11".
3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato nell'alinea
dell'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, non e' richiesto per le imprese editrici di quotidiani o
periodici che risultano essere giornali o organi di partiti o movimenti
politici che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano gia' maturato il diritto ai
contributi di cui al medesimo comma 10".
All'articolo 21:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Per il pagamento delle spese di giustizia non e' ammesso il ricorso
all'anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti di
notifiche nei procedimenti penali e per gli atti di notifiche e di espropriazione
forzata nei procedimenti civili quando i relativi oneri sono a carico
dell'erario";
al comma 4, alinea, dopo le parole: "in materia di" sono inserite le
seguenti: "spese di";
al comma 4, al capoverso 6-bis, le parole: "per le istanze cautelari di
primo e secondo grado," e le parole: "aggiunto dall'articolo 2 della
legge 21 luglio 2000, n. 205," sono soppresse;
dopo le parole: "della legge 7 agosto 1990, n. 241," sono inserite le
seguenti: "per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di
residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato"; le
parole: "di ottemperanza" sono sostituite dalle seguenti: "di esecuzione
della sentenza o di ottemperanza del giudicato" e sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: "L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi
e' dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione
giudiziale delle spese e anche se essa non si e' costituita in giudizio. Ai
fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della
sentenza. Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo
25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle
informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di
attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale";
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. All'onere derivante dall'attuazione del capoverso 6-bis,
introdotto dal comma 4, valutato per il 2006 in 200.000 euro e in 500.000 euro
a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo di
parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto, e per gli anni
successivi mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni
2006-2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.";
al comma 5, capoverso 1-bis, l'ultimo periodo e' soppresso.
All'articolo 22, al comma 1, dopo le parole: ", degli Istituti zooprofilattici
sperimentali" sono inserite le seguenti: ", degli enti e degli
organismi gestori delle aree naturali protette".
Dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente:
"Art. 22-bis. - (Riduzione della spesa per incarichi di funzione
dirigenziale. Disposizioni in materia di attivita' libero-professionale intramuraria).
- 1. La spesa complessiva derivante dagli incarichi di funzione dirigenziale di
livello generale e' soggetta ad una riduzione globale non inferiore al 10 per
cento.
2. Al comma 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole:
"fino al 31 luglio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "fino
alla data, certificata dalla regione o dalla provincia autonoma, del
completamento da parte dell'azienda sanitaria di appartenenza degli interventi
strutturali necessari ad assicurare l'esercizio dell'attivita'
libero-professionale intramuraria e comunque entro il 31 luglio 2007".
3. L'esercizio straordinario dell'attivita' libero-professionale intramuraria
in studi professionali, previa autorizzazione aziendale, e' informato ai
principi organizzativi fissati da ogni singola azienda sanitaria, nell'ambito
della rispettiva autonomia, secondo le modalita' stabilite dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano e sulla base dei principi
previsti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2000.
4. Al fine di garantire il corretto equilibrio tra attivita' istituzionale e attivita'
libero-professionale intramuraria, anche in riferimento all'obiettivo di
ridurre le liste di attesa, sono affidati alle regioni i controlli sulle modalita'
di svolgimento dell'attivita' libero-professionale della dirigenza del Servizio
sanitario nazionale e l'adozione di misure dirette ad attivare, previo congruo
termine per provvedere da parte delle aziende risultate inadempienti, interventi
sostitutivi anche sotto forma della nomina di un commissario ad acta. In ogni
caso l'attivita' libero-professionale non puo' superare, sul piano quantitativo
nell'arco dell'anno, l'attivita' istituzionale dell'anno precedente".
All'articolo 23, al comma 1, dopo le parole: "abrogato" sono aggiunte
le seguenti: "e nell'articolo 2, comma 4, della legge 16 gennaio 2006, n.
18, sono soppresse le parole: ", nonche' alla loro conferma in
ruolo"".
All'articolo 24, al comma 1, dopo le parole: "tabella D allegata al"
sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al".
All'articolo 25:
al comma 3, la parola: "coesistente" e' sostituita dalla seguente:
"rispettivo";
al comma 4, la parola: "manovra" e' sostituita dalla seguente:
"legge".
All'articolo 29:
al comma 2, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:
"e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con
la previsione che alla scadenza l'organismo e' da intendersi automaticamente
soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati
dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri.";
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza
del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti
dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la
perdurante utilita' dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale
proroga della durata dello stesso.";
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e
3 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono soppressi".
All'articolo 30:
al comma 1, capoverso 204, dopo le parole: "Dipartimento degli affari
regionali" sono inserite le seguenti: "e del Ministero
dell'interno";
al comma 1, dopo il capoverso 204-bis, e' aggiunto il seguente:
"204-ter. Ai fini dell'attuazione dei commi 198, 204 e 204-bis,
limitatamente agli enti locali in condizione di avanzo di bilancio negli ultimi
tre esercizi, sono escluse dal computo le spese di personale riferite a
contratti di lavoro a tempo determinato, anche in forma di collaborazione
coordinata e continuativa, stipulati nel corso dell'anno 2005".
All'articolo 31, al comma 2, sono soppresse le parole: "e successive
modificazioni,".
All'articolo 32, al comma 1, alinea, le parole: "i commi 6, 6-bis e 6-ter
sono sostituiti" sono sostituite dalle seguenti: "il comma 6 e'
sostituito" e, al capoverso 6-ter, dopo le parole: "comma 6,
del" sono inserite le seguenti: "testo unico di cui al".
All'articolo 34, al comma 3, dopo la parola: "trasparenza" il segno
di interpunzione: "." e' soppresso.
Nel titolo II, dopo l'articolo 34 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 34-bis. - (Autofinanziamento dei servizi anagrafici informatizzati
del Ministero dell'interno). - 1. All'articolo 7-vicies quater, comma 2, del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 marzo 2005, n. 43, sono aggiunti i seguenti periodi: "Con i decreti
indicati nel comma 1 e' determinata, altresi', annualmente e con le modalita'
stabilite dal presente comma, la quota parte da riassegnare, anche per le
esigenze dei comuni, alle competenti unita' previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero dell'interno quali proventi specificamente destinati
alla copertura dei costi del servizio. Alle riassegnazioni previste dal
presente comma non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 46, della
legge 23 dicembre 2005, n.
266".
Art. 34-ter. - (Deroghe ai limiti all'acquisizione di immobili). -
1. All'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le
parole: "enti territoriali" sono inserite le seguenti: "e degli
enti previdenziali destinatari delle operazioni di dismissione disciplinate dal
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".
Art. 34-quater. - (Controllo del costo del lavoro). - 1.
All'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 2 e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le comunicazioni previste dal
presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero dell'economia e delle
finanze, anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI)
e all'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani (UNCEM), per via
telematica".
Art. 34-quinquies. - (Proroga dei trasferimenti ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1988, n. 112). - 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, le parole:
"1° gennaio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio
del secondo anno successivo all'adozione dei provvedimenti di attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione". Per l'anno 2006 non si applica
quanto previsto al primo periodo del comma 323 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266".
All'articolo 35:
al comma 2, le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle
seguenti: "secondo comma";
al comma 3, le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti:
"primo comma" e, dopo le parole: "testo unico delle imposte sui
redditi" sono aggiunte le seguenti: ", di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";
al comma 5, capoverso, le parole: "comma precedente" sono sostituite
dalle seguenti: "quinto comma";
al comma 6, le parole: "Il comma precedente si applica" sono
sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui al comma 5 si
applicano" e le parole: "Direttiva 77/388/CEE" sono sostituite
dalle seguenti: "direttiva 77/388/CEE del Consiglio,";
dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. All'articolo 30, secondo comma, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola:
"quinto" sono inserite le seguenti: "e sesto".
6-ter. Per i soggetti subappaltatori ai quali si applica l'articolo 17, sesto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
resta ferma la possibilita' di effettuare la compensazione infrannuale ai sensi
dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni. Qualora il
volume di affari registrato dai predetti soggetti nell'anno precedente sia
costituito per almeno l'80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di
contratti di subappalto, il limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 1.000.000 di euro";
al comma 8, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) all'articolo 10, primo comma:
1) i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti dai seguenti:
"8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe,
di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio
di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la
destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e
in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili
locati e affittati, escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le
loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza
radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle
lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il
locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli
di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate, entro quattro anni dalla
data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese
costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite
imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma,
lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457";
2) dopo il numero 8-bis) e' inserito il seguente:
"8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali
che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione
senza radicali trasformazioni, escluse:
a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della
costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle
imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della
legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che
svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' che conferiscono il diritto
alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento;
c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono
nell'esercizio di impresa, arti o professioni;
d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente
manifestato l'opzione per l'imposizione"";
al comma 8, la lettera c) e' soppressa;
al comma 8, lettera d), le parole: "il n. 127-ter e' soppresso" sono
sostituite dalle seguenti: "la voce di cui al numero 127-ter) e'
soppressa";
il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 in
relazione al mutato regime disposto dall'articolo 10, primo comma, numeri 8) e
8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
non si effettua la rettifica della detrazione dell'imposta prevista
dall'articolo 19-bis2 del citato decreto n. 633 del 1972, limitatamente ai
fabbricati diversi da quelli strumentali che per le loro caratteristiche non
sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni,
posseduti alla data del 4 luglio 2006, e, per le imprese costruttrici degli
stessi e per le imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese
appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c),
d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente ai fabbricati o
porzioni di fabbricato per i quali il termine dei quattro anni dalla data di
ultimazione della costruzione o dell'intervento scade entro la predetta data.
Per i beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono
suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, la
predetta rettifica della detrazione dell'imposta si effettua esclusivamente se
nel primo atto stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto non viene esercitata l'opzione per la
imposizione prevista dall'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-ter), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.";
il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 2, le parole: "operazioni esenti ai sensi
dell'articolo 10, numeri 8), 8-bis)" sono sostituite dalle seguenti:
"operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, primo comma,
numeri 8), 8-bis), 8-ter),";
b) all'articolo 40, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di
immobili strumentali, ancorche' assoggettate all'imposta sul valore aggiunto,
di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.";
c) nella Tariffa, parte prima, all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera a) e'
inserita la seguente:
"a-bis) quando hanno per oggetto immobili strumentali, ancorche'
assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo
comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633: 1 per cento"";
dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
"10-bis. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte
ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: "a norma dell'articolo
2" sono aggiunte le seguenti: ", anche se relative a immobili
strumentali, ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui
all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633";
b) dopo l'articolo 1 della Tariffa e' inserito il seguente:
"1-bis. Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprieta'
di beni immobili strumentali, di cui all'articolo 10, primo comma, numero
8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, o costituzione o
trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi: 3 per cento".
10-ter. Per le volture catastali e le trascrizioni relative a cessioni di beni
immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se
assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi
immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e
dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, ovvero imprese di
locazione finanziaria, ovvero banche e intermediari finanziari di cui agli
articoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, limitatamente all'acquisto ed al riscatto dei beni da concedere o
concessi in locazione finanziaria, le aliquote delle imposte ipotecaria e
catastale, come modificate dal comma 10-bis del presente articolo, sono ridotte
della meta'.
L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente decorre dal 1°
ottobre 2006.
10-quater. Le disposizioni in materia di imposte indirette previste per la
locazione di fabbricati si applicano, se meno favorevoli, anche per l'affitto
di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per piu' del 50 per cento,
dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
10-quinquies. Ai fini dell'applicazione delle imposte proporzionali di cui all'articolo
5 della Tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, per i contratti di locazione o
di affitto assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, sulla base delle
disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto
ed in corso di esecuzione alla medesima data, le parti devono presentare per la
registrazione una apposita dichiarazione, nella quale puo' essere esercitata,
ove la locazione abbia ad oggetto beni immobili strumentali di cui all'articolo
5, comma 1, lettera a-bis)
della Tariffa, parte prima, del predetto decreto n. 131 del 1986, l'opzione per
la imposizione prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con effetto dal 4
luglio 2006. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro il 15 settembre 2006, sono stabiliti le modalita' e i termini
degli adempimenti e del versamento dell'imposta.
10-sexies. Le somme corrisposte a titolo di imposte proporzionali di cui
all'articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, per i contratti di locazione finanziaria, anche se assoggettati ad imposta
sul valore aggiunto, aventi ad oggetto beni immobili strumentali di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a-bis), della Tariffa, parte prima, del
predetto decreto n. 131 del 1986, possono essere portate, nel caso di riscatto
della proprieta' del bene, a scomputo di quanto dovuto a titolo di imposte
ipotecaria e catastale";
al comma 11, secondo periodo, dopo le parole: "imposte sui redditi,"
sono inserite le seguenti: "di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,";
al comma 12, la parola: "aggiunti" e' sostituita dalla seguente:
"inseriti";
dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
"12-bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto
dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° luglio 2008.
Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
e fino al 30 giugno 2007 il limite e' stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio
2007 al 30 giugno 2008 il limite e' stabilito in 500 euro";
al comma 13, all'alinea, le parole: "approvato con" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui al"; al capoverso 5-bis, all'alinea, le
parole: "2359, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "2359,
primo comma"; alla lettera a), la parola: "controllate" e'
sostituita dalla seguente: "controllati" e le parole: "comma 1"
dalle seguenti: "primo comma" e, alla lettera b), la parola:
"amministrate" dalla seguente:
"amministrati";
al comma 14, le parole: "precedente comma" sono sostituite dalle
seguenti: "comma 13";
al comma 15, all'alinea, la parola: "del" e' soppressa; alla lettera
a), capoverso 1, dopo le parole: "che risultano applicando" sono
inserite le seguenti: "le seguenti percentuali", le parole:
"approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
al", le parole: "8-bis, comma 1" dalle seguenti: "8-bis,
primo comma" e le parole: "dei precedenti periodi" dalle
seguenti: "del primo periodo";
alla lettera b), capoverso 3, le parole: "articolo 8-bis, comma 1"
sono sostituite dalle seguenti: "articolo 8-bis, primo comma"; alla
lettera d), capoverso 4-bis, le parole: "n. 600 del 1973" sono
sostituite dalle seguenti: "29 settembre 1973, n. 600";
al comma 16, le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle
seguenti: "comma 15";
al comma 17, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui al";
al comma 18, secondo periodo, dopo le parole: "articolo 37-bis del"
sono inserite le seguenti: "decreto del Presidente della Repubblica";
al comma 19, le parole: "precedente comma" sono sostituite dalle
seguenti: "comma 121";
al comma 20, le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle
seguenti: "comma 19";
dopo il comma 22 e' inserito il seguente:
"22-bis. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, e' inserita la seguente:
"b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a
soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad
euro 1.000 per ciascuna annualita'"";
dopo il comma 23, sono inseriti i seguenti:
"23-bis. Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA finanziati
mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, ai fini delle disposizioni di
cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, terzo comma, ultimo periodo, il valore normale non puo' essere
inferiore all'ammontare del mutuo o finanziamento erogato.
23-ter. All'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano relativamente
alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse da quelle disciplinate
dall'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni"";
al comma 24, alla lettera a), le parole: "53-bis" sono sostituite
dalle seguenti: "Art. 53-bis", dopo le parole: "n. 600" e'
inserito il segno d'interpunzione: ",", le parole: "e catastale
di cui al" sono sostituite dalle seguenti: "e catastale previste dal
testo unico di cui al" e dopo le parole: "n. 347."" il
segno di interpunzione:
"." e' sostituito dal seguente: ";"; alla lettera b), la
parola:
"inserito" e' sostituita dalla seguente: "aggiunto";
al comma 25, le parole: "dal direttore generale" sono sostituite
dalle seguenti: "dai direttori generali";
al comma 26, le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle
seguenti: "comma 25";
dopo il comma 26 sono inseriti i seguenti:
"26-bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 25 e 26 l'Agenzia delle entrate
individua in modo selettivo i dipendenti degli agenti della riscossione che
possono utilizzare ed accedere ai dati.
26-ter. Ai fini di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono considerati efficaci i versamenti effettuati, a
titolo di prima e seconda rata, entro il 10 luglio 2006, se comprensivi degli
interessi legali, calcolati dalla data di scadenza della rata a quella del
pagamento.
26-quater. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 426 e 426-bis,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpretano nel senso che la
sanatoria ivi prevista non produce effetti sulle responsabilita' amministrative
delle societa' concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei
commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione relative:
a) ai provvedimenti sanzionatori e di diniego del diritto al rimborso o al
discarico per inesigibilita' per i quali, alla data del 30 giugno 2005, non era
pendente un ricorso amministrativo o giurisdizionale;
b) alle irregolarita' consistenti in falsita' di atti redatti dai dipendenti,
se definitivamente dichiarata in sede penale prima della data di entrata in
vigore della stessa legge n. 311 del 2004.
26-quinquies. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
"e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni;
e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni"";
al comma 27, al primo periodo, le parole: "la causale del predetto
versamento," sono soppresse; dopo le parole: "1° ottobre 2006." e'
aggiunto il seguente periodo: "I dati acquisiti ai sensi del presente
comma sono utilizzati prioritariamente nell'attivita' di accertamento
effettuata nei confronti dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai
fini della quantificazione della somma liquidata";
all'ultimo periodo, dopo le parole: "delle trasmissioni" sono
inserite le seguenti: "mediante posta elettronica certificata";
al comma 33, le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle
seguenti: "comma 32";
il comma 34 e' sostituito dal seguente:
"34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, successivamente
all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, che stabilisca la documentazione attestante
l'assolvimento degli adempimenti di cui al comma 28, in relazione ai contratti
di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che
stipulano i predetti contratti nell'ambito di attivita' rilevanti ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione dei committenti non
esercenti attivita' commerciale, e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli
articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, che deve intendersi esteso anche per la responsabilita'
solidale per l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui
redditi di lavoro dipendente";
al comma 35, terzo periodo, dopo le parole: "articolo 53 del" sono
inserite le seguenti: "codice in materia di protezione dei dati personali,
di cui al";
dopo il comma 35 sono aggiunti i seguenti:
"35-bis. Al fine di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, le societa'
di calcio professionistiche sono obbligate a inviare per via telematica
all'Agenzia delle entrate copia dei contratti di acquisizione delle prestazioni
professionali degli atleti professionisti, nonche' dei contratti riguardanti i
compensi per tali prestazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
delegato ad acquisire analoghe informazioni dalle Federazioni calcistiche
estere per le operazioni effettuate da societa' sportive professionistiche
residenti in Italia anche indirettamente con analoghe societa' estere.
35-ter. E' prorogata per l'anno 2006, nella misura e alle condizioni ivi
previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio
edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b),
della legge 23 dicembre 1999, n.
488, fatturate dal 1° ottobre 2006.
35-quater. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma
121-bis e' inserito il seguente:
"121-ter. Per il periodo dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 la quota
di cui al comma 121 e' pari al 36 per cento nei limiti di 48.000 euro per
abitazione"".
All'articolo 36:
al comma 1, le parole da: "sono soppresse" fino alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti: "e' soppressa la voce di cui al numero
123-bis";
al comma 2, dopo le parole: "n. 633, del" sono inserite le seguenti:
"testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui
al", dopo le parole: "n. 131 del" sono inserite le seguenti:
"testo unico delle imposte sui redditi, di cui al" e dopo le parole:
"n. 917" e' inserito il segno d'interpunzione: ",";
al comma 3, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui al";
al comma 4, le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle
seguenti: "comma 3";
dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. All'articolo 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, le parole: "utili relativi alla
partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti
finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti" sono
sostituite dalle seguenti: "utili provenienti"";
al comma 5, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui al";
al comma 6, dopo le parole: "testo unico" sono inserite le seguenti:
"di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;";
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Nell'articolo 102, comma 7, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilita'
dei canoni di locazione finanziaria e' ammessa a condizione che la durata del
contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al
coefficiente stabilito a norma del comma 2".
6-ter. La disposizione del comma 6-bis si applica con riferimento ai canoni
relativi a contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.";
al comma 7, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il costo delle
predette aree e' quantificato in misura pari al valore risultante da apposita
perizia di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli
architetti, dei geometri e dei periti industriali edili e comunque non
inferiore al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del
costo complessivo";
al comma 9, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui al";
al comma 10, le parole: "medesimo testo unico" sono sostituite dalle
seguenti: "citato testo unico di cui al decreto n. 917 del 1986" e la
parola: "aggiunte" e' sostituita dalla seguente:
"inserite";
al comma 12, all'alinea, le parole: "approvato con" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui al"; alla lettera a), numero 1), la parola:
"aggiunte" e' sostituita dalla seguente: "inserite"; alla
lettera b), la parola: "soppressa" e' sostituita dalla seguente:
"abrogata";
al comma 13, le parole: "predetto testo unico" sono sostituite dalle
seguenti: "citato testo unico di cui al decreto n. 917 del 1986" e
dopo le parole: "comma 12" sono inserite le seguenti: "del
presente articolo";
il comma 15 e' sostituito dal seguente:
"15. L'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
abrogato, ad eccezione che per i trasferimenti di immobili in piani urbanistici
particolareggiati, diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di
edilizia residenziale convenzionata pubblica, comunque denominati, realizzati
in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di
cessione e dei canoni di locazione. Il periodo precedente ha effetto per gli
atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.";
al comma 16, alinea, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui al";
al comma 18, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui al";
al comma 20, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui al" e la parola: "soppresso" e'
sostituita dalla seguente: "abrogato";
al comma 21, le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle
seguenti: "comma 20";
al comma 22, alinea, le parole: "approvato, con" sono sostituite
dalle seguenti: ", di cui al" e la parola: "settembre" e'
sostituita dalla seguente: "dicembre";
al comma 23, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui al", la parola: "settembre" e' sostituita
dalla seguente: "dicembre" e la parola: "soppresso" dalla
seguente:
"abrogato" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
disciplina di cui al predetto comma 4-bis continua ad applicarsi con
riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati
prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' con
riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in
attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata
in vigore del presente decreto.";
al comma 24, le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti:
"primo comma", la parola: "aggiunte" e' sostituita dalla
seguente:
"inserite" e dopo la parola: "permettere" il segno
d'interpunzione:
"," e' soppresso;
il comma 25 e' sostituito dai seguenti:
"25. All'articolo 51, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono aggiunti i seguenti periodi: "La disposizione di cui alla
lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile a condizione che le azioni
offerte non siano comunque cedute ne' costituite in garanzia prima che siano
trascorsi cinque anni dalla data dell'assegnazione e che il valore delle azioni
assegnate non sia superiore complessivamente nel periodo d'imposta alla
retribuzione lorda annua del dipendente relativa al periodo d'imposta
precedente. Qualora le azioni siano cedute o date in garanzia prima del
predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento
dell'assegnazione concorre a formare il reddito ed e' assoggettato a tassazione
nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione della
garanzia. Se il valore delle azioni assegnate e' superiore al predetto limite,
la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e
l'ammontare corrisposto dal dipendente concorre a formare il reddito".
25-bis. Il reddito derivante dall'applicazione del comma 25 rileva anche ai
fini contributivi con esclusivo riferimento alle assegnazioni effettuate in virtu'
di piani di incentivazione deliberati successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto e con esclusivo riferimento, ai fini del calcolo
delle prestazioni, alle anzianita' maturate in data successiva alla data di
entrata in vigore del presente decreto.";
al comma 27, alinea, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui al";
al comma 29, all'alinea, le parole: "approvato con" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui al"; alla lettera a), numero 1), alinea, la
parola: "aggiunti" e' sostituita dalla seguente:
"inseriti"; alla lettera a), numero 2), la parola:
"aggiunto" e' sostituita dalla seguente: "inserito"; alla
lettera b), la parola: "aggiunta" e' sostituita dalla seguente:
"inserita";
ai commi 30 e 31, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui al";
al comma 33, dopo le parole: "articolo 13, comma 1" e' inserito il
segno d'interpunzione: ",";
al comma 34, le parole: "ai fini dell'imposta sul reddito delle societa'"
sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti di cui all'articolo 73 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ai fini
dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive";
dopo il comma 34 e' aggiunto il seguente:
"34-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la
disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora
non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati
come redditi diversi".
Dopo l'articolo 36 e' inserito il seguente:
"Art. 36-bis. - (Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione
della sicurezza nei luoghi di lavoro). - 1. Al fine di garantire la tutela
della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia, nonche'
al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in
attesa dell'adozione di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione
dei lavori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonche' le competenze in
tema di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente in materia di salute e
sicurezza, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS)
e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), puo' adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito
dei cantieri edili qualora riscontri l'impiego di personale non risultante
dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore
al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere
ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui
agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e
successive modificazioni. I competenti uffici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero
delle infrastrutture dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine
dell'emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla
contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare
pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonche' per un eventuale ulteriore
periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, e
comunque non superiore a due anni. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle
infrastrutture e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
predispongono le attivita' necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi
informativi e per il coordinamento delle attivita' di vigilanza ed ispettive in
materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia.
2. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale
ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma
1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle
ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei
tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. E' comunque fatta
salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti.
3. Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a
decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita' del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad
esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai
lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita' nei
cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano
presenti contemporaneamente nel cantiere piu' datori di lavoro o lavoratori
autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.
4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere
all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di
cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale
giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo
delle unita' lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a
prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi
quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta
l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da
euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera
di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla e' punito con
la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette
sanzioni non e' ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
6. L'articolo 86, comma 10-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e' sostituito dal seguente:
"10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore
edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui
all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei
relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa".
7. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni gia' previste dalla
normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o
da altra documentazione obbligatoria e' altresi' punito con la sanzione
amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata
di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni
civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun
lavoratore di cui al periodo precedente non puo' essere inferiore a euro 3.000,
indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.";
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3
provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei
confronti della sanzione non e' ammessa la procedura di diffida di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124".
8. Le agevolazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trovano
applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore
edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarita'
contributiva anche da parte delle Casse edili. Le predette agevolazioni non
trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato
condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla
pronuncia della sentenza.
9. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le predette disposizioni non si
applicano, inoltre, al personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL)".
10. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,
dopo le parole: "Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione" sono inserite le seguenti: ", previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano,".
11. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, lettera a),
della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo ai periodi di contribuzione per
l'anno 1996, di pertinenza della gestione di cui all'articolo 2, comma 26,
della predetta legge n. 335 del 1995, e' prorogato fino al 31 dicembre 2007.
12. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, le risorse destinate alla finalita' di cui
all'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte
da 480 milioni di euro a 456 milioni di euro e sono corrispondentemente
aumentate da 63 milioni di euro a 87 milioni di euro le risorse destinate alla finalita'
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e
successive modificazioni".
All'articolo 37:
al comma 1, dopo la parola: "professioni" e' inserito il segno
d'interpunzione: ",";
al comma 3, le parole: "di cui all'articolo 2 del" sono sostituite
dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al";
al comma 4, alla lettera a), la parola: "comunicati" e' sostituita
dalla seguente: "comunicate"; alla lettera b), la parola:
"aggiunte" e' sostituita dalla seguente: "inserite" e dopo
le parole: "connesse alla riscossione mediante ruolo" sono aggiunte
le seguenti: ", nonche' dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2,
lettere a), b), c) ed e), del regolamento di cui al decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269, ai
fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e
all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un
procedimento penale, sia in fase di indagini preliminari, sia nelle fasi
processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per
le finalita' di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per
l'applicazione delle misure di prevenzione";
al comma 5, le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle
seguenti: "comma 4" e le parole: "dal 1° gennaio 2001"
dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2005";
al comma 6, alla lettera a), punto 1, la parola: "aggiungere" e'
sostituita dalle seguenti: "sono inserite le seguenti" e al punto 2,
dopo le parole: "n. 600, e" sono inserite le seguenti:
"dell'articolo"; alla lettera b), alinea, la parola:
"aggiunto" e' sostituita dalla seguente: "inserito";
al comma 7, la parola: "aggiunta" e' sostituita dalla seguente:
"inserita";
al comma 8, alinea, dopo le parole: "8-bis del" sono inserite le
seguenti: "regolamento di cui al";
al comma 10, all'alinea, dopo la parola: "Al" sono inserite le
seguenti: "regolamento di cui al"; alla lettera c), punto 2, le
parole: "d'affari" sono sostituite dalle seguenti: "di
affari"; alla lettera f), prima delle parole: "per il tramite"
il segno d'interpunzione: "," e' soppresso;
al comma 11, dopo la parola: "comma 1, del" sono inserite le
seguenti: "regolamento di cui al";
al comma 12, alinea, dopo la parola: "Al" sono inserite le seguenti:
"regolamento di cui al";
al comma 13, dopo le parole: "30 giugno" sono inserite le seguenti:
", ovunque ricorrano,";
al comma 15, capoverso Art. 32-bis, al comma 3, le parole:
"dell'imposta," sono sostituite dalle seguenti: "dell'imposta
e" e al comma 4, dopo le parole: "articolo 10, n. 8)" le
seguenti: ", del presente decreto" e dopo la parola:
"convertito" sono inserite le seguenti: ", con
modificazioni,";
al comma 18, al capoverso 15-bis, le parole: "e' subordinato alla"
sono sostituite dalle seguenti: "determina la"; e le parole: "nonche'
all'eventuale preventiva" dalle seguenti: "nonche' l'eventuale";
al capoverso 15-ter, lettera b), le parole: "e' subordinato al rilascio di
polizza fidejussoria o di fidejussione bancaria" sono sostituite dalle
seguenti: "determina la possibilita' di effettuare gli acquisti di cui
all'articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni,
a condizione che sia rilasciata polizza fideiussoria o fideiussione bancaria
per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato
al volume d'affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro" e la
lettera c) e' soppressa;
al comma 19, le parole: "dal 1° settembre 2006" sono sostituite dalle
seguenti: "dal 1° novembre 2006";
al comma 21, le parole: "lettera f)," sono sostituite dalle seguenti:
"lettera f) del primo comma";
dopo il comma 21 e' inserito il seguente:
"21-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare,
ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle
entrate, entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le specifiche tecniche del
formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e
degli altri atti al registro delle imprese ed e' fissata la data, comunque non
successiva al 31 marzo 2007, a decorrere dalla quale diventa obbligatoria
l'adozione di tale modalita' di presentazione.";
al comma 22, le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle
seguenti: "comma 21";
al comma 27, all'alinea, dopo le parole: "articolo 60" il segno
d'interpunzione: "," e' soppresso; alla lettera a), la parola:
"aggiunta" e' sostituita dalla seguente: "inserita"; alla
lettera b), la parola: "aggiunte" e' sostituita dalla seguente:
"inserite";
al comma 28, alle lettere a) e b), la parola: "plico" e' sostituita
dalla seguente: "quale";
al comma 30, le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle
seguenti: "comma 29";
al comma 32, lettera a), la parola: "aggiunte" e' sostituita dalla
seguente: "inserite";
al comma 34, primo periodo, le parole: "e 7 del decreto legislativo n. 82
del 2005" sono sostituite dalle seguenti: "e 71 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82" e le parole: "comma precedente" dalle seguenti: "comma
33";
il comma 35 e' sostituito dal seguente:
"35. Ai contribuenti che optano per l'adattamento tecnico degli apparecchi
misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18,
finalizzato alla trasmissione telematica prevista dal comma 34 con il
misuratore medesimo, e' concesso un credito d'imposta di 100 euro, utilizzabile
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Il credito compete, a seguito dell'esecuzione dell'intervento
tecnico e del pagamento della relativa prestazione, indipendentemente dal numero
dei misuratori adattati";
al comma 36, dopo le parole: "registrazione e" e' inserita la
seguente: "di" e le parole: "dal presente articolo" sono
sostituite dalle seguenti: "dai commi 33 e 34";
al comma 37 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La prima
trasmissione e' effettuata, entro il mese di luglio 2007, anche per i mesi
precedenti";
al comma 38, alinea, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui al";
al comma 39, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui al" e dopo le parole: "lettera b)" sono
inserite le seguenti: "del comma 1";
al comma 40, lettera a), dopo le parole: "e 20 del" sono inserite le
seguenti: "testo unico di cui al";
ai commi 41 e 43, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui al";
al comma 44, primo periodo, dopo le parole: "e 16" il segno
d'interpunzione: "," e' soppresso;
al comma 45, alinea, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui al";
al comma 46, le parole: "comma precedente", ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: "comma 45";
al comma 47, alinea, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui al";
al comma 51, le parole: "da 518" sono sostituite dalle seguenti:
"a 518";
al comma 53, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Fino alla data di
effettiva operativita' del sistema di circolazione e fruizione dei dati
catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del
territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai
fini dell'ICI, di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59,
comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446";
al comma 55, le parole: "ed e' versata" sono sostituite dalle
seguenti: "e puo' essere versata".
All'articolo 38:
al comma 1, lettera c), dopo le parole: "destinate al gioco" sono
inserite le seguenti: "disciplinato dal regolamento";
al comma 2, capoverso 287, alla lettera a), le parole:
"all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311"
sono sostituite dalle seguenti: "al comma 498"; alla lettera j), la
lettera: "j)" e' sostituita dalla seguente: "l)" e dopo le
parole:
"disciplinate dal" sono inserite le seguenti: "regolamento di
cui al";
al comma 3, all'alinea, le parole: "il punto 3" sono sostituite dalle
seguenti: "il numero 3)"; al capoverso 3), i numeri: "i.",
"ii.", "iii.", "iv." e "v." sono
sostituiti rispettivamente dai seguenti: "3.1)", "3.2)",
"3.3)", "3.4)" e "3.5)";
al comma 4, lettera j), la lettera: "j)" e' sostituita dalla
seguente: "l)" e dopo le parole: "scommesse ippiche" sono
inserite le seguenti: "disciplinate dal regolamento".
Dopo l'articolo 39 e' inserito il seguente:
"Art. 39-bis. - (Disposizioni in materia di rimborsi elettorali). -
1. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Specifiche disposizioni sono previste dal comma 5-bis per il
rimborso da attribuire ai movimenti o partiti politici in relazione alle spese
sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero, di cui
all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere";
b) al comma 4, le parole: "lire mille" sono sostituite dalle
seguenti: "un euro" e le parole: "lire 5 miliardi annue"
sono sostituite dalle seguenti: "euro 2.582.285 annui";
c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Per il rimborso previsto dal comma 1-bis, in relazione alle spese
sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma
5 relativi, rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera dei
deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per cento del loro ammontare.
Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo e' suddiviso
tra le ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva
popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione e' suddivisa tra le liste
di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della ripartizione.
Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno
un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per
cento dei voti validamente espressi nell'ambito della ripartizione stessa. Si
applicano le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 15 della legge 10
dicembre 1993, n. 515.";
d) al comma 6, le parole: "commi 1 e 4" sono sostituite dalle
seguenti: "commi 1 e 1-bis" e dopo le parole: "entro il 31
luglio di ciascun anno" sono inserite le seguenti: "I rimborsi di cui
al comma 4 sono corrisposti in un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno
in cui si e' svolta la consultazione referendaria".
2. All'articolo 2, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, dopo le parole:
"fondi medesimi" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione
degli importi di cui al comma 5-bis dello stesso articolo 1,".
3. All'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' abrogato;
b) al comma 3, le parole: "per l'attribuzione della quota di seggi da
assegnare in ragione proporzionale" sono soppresse.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dai rimborsi
delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati nelle elezioni dell'aprile 2006.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede per l'anno 2006,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per gli anni
successivi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
L'articolo 40 e' sostituito dal seguente:
"Art. 40. - (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri recati dal presente
decreto, ad eccezione di quelli relativi agli articoli 18-bis, 21 e 39-bis,
pari a complessivi 4.384,4 milioni di euro per l'anno 2006, a 2.066,6 milioni
di euro per l'anno 2007 e a 3.013,7 milioni di euro per l'anno 2008, si
provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle riduzioni di spesa
recate dal medesimo decreto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Dopo l'articolo 40 e' inserito il seguente:
"Art. 40-bis. - (Norma transitoria). - 1. Gli atti ed i contratti,
pubblici e privati, emanati, stipulati o comunque posti in essere nello stesso
giorno della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale in
applicazione ed osservanza della disciplina normativa previgente non
costituiscono in nessun caso ipotesi di violazione della disciplina recata dal
decreto stesso. In tali casi, le disposizioni del decreto si considerano
entrate in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale".
|
|
ACCANTONAMENTO |
RIDUZIONE |
|||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE |
109.564.625 |
183.149.486 |
182.276.490 |
151.764.158 |
|
|
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL’OPERA DEL MINISTRO |
1.953.428 |
7.408.979 |
7.288.900 |
7.288.900 |
|
|
01.01.05.02 |
Fondo di riserva consumi intermedi |
1.953.428 |
7.408.979 |
7.288.900 |
7.288.900 |
|
AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI |
15.242.862 |
16.603.520 |
16.654.614 |
16.654.614 |
|
|
02.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
4.692.487 |
6.164.523 |
6.183.426 |
6.183.426 |
|
02.01.05.02 |
Servizi del Poligrafico dello Stato |
10.550.375 |
10.438.997 |
10.471.189 |
10.471.189 |
|
TESORO |
23.229.766 |
37.334.587 |
37.552.435 |
35.525.028 |
|
|
03.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
1.333.137 |
1.507.855 |
1.512.491 |
1.521.491 |
|
03.01.05.06 |
Altri servizi di tesoreria |
383.717 |
373.998 |
375.151 |
375.151 |
|
03.01.05.17 |
Servizi del Poligrafico dello Stato |
21.511.633 |
33.532.728 |
33.636.135 |
33.636.135 |
|
03.01.07.05 |
Oneri accessori |
1.279 |
1.247 |
1.250 |
1.250 |
|
03.02.03.05 |
Informatica di servizio |
0 |
13.338 |
0 |
0 |
|
03.02.03.55 |
Promozione e tutela del Made in Italy |
0 |
1.905.421 |
2.027.407 |
0 |
|
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO |
6.340.505 |
37.784.550 |
36.392.126 |
1.231.988 |
|
|
04.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
648.347 |
991.456 |
994.462 |
994.462 |
|
04.01.05.07 |
Altri servizi di tesoreria |
162.687 |
236.796 |
237.526 |
237.526 |
|
04.01.05.15 |
Interventi strutturali di politica economica |
0 |
3.398.848 |
300.056 |
0 |
|
04.01.05.17 |
Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge |
1.093.001 |
1.185.018 |
842.337 |
0 |
|
04.02.03.29 |
Fondo progetti di ricerca |
0 |
19.054.213 |
20.274.073 |
0 |
|
04.02.03.30 |
Monitoraggio spesa sanitaria |
0 |
9.527.107 |
10.137.037 |
0 |
|
04.02.10.04 |
Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge |
4.436.471 |
3.391.111 |
3.606.635 |
0 |
|
POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE |
967.905 |
4.707.955 |
4.963.756 |
10.299.708 |
|
|
05.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
967.905 |
771.683 |
775.482 |
775.482 |
|
05.01.02.02 |
Programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici |
0 |
3.936.272 |
4.188.274 |
9.524.225 |
|
POLITICHE FISCALI |
54.221.775 |
54.439.873 |
54.520.344 |
53.391.727 |
|
|
06.01.01.01 |
Spese generali di funzionamento |
3.971.775 |
3.267.240 |
3.285.443 |
3.143.525 |
|
06.01.02.13 |
Scuola superiore dell’economia e delle finanze |
0 |
952.711 |
1.013.704 |
0 |
|
06.02.03.01 |
Edilizia di servizio |
50.250.000 |
50.219.922 |
50.221.197 |
50.248.203 |
|
GUARDIA DI FINANZA |
7.426.132 |
22.682.574 |
22.599.184 |
22.599.184 |
|
|
07.01.01.01 |
Spese generali di funzionamento |
3.509.823 |
12.496.845 |
12.499.384 |
12.499.384 |
|
07.01.01.02 |
Reclutamento, formazione e addestramento |
541.542 |
1.781.427 |
1.781.789 |
1.781.789 |
|
07.01.01.03 |
Mezzi operativi e strumentali |
2.624.028 |
6.999.530 |
6.912.954 |
6.912.954 |
|
07.01.01.04 |
Potenziamento |
750.740 |
1.404.772 |
1.405.057 |
1.405.057 |
|
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO |
159.102 |
344.360 |
345.422 |
345.422 |
|
|
09.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
159.102 |
344.360 |
345.422 |
345.422 |
|
SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE SPESE RESIDUALI |
23.149 |
1.843.088 |
1.959.709 |
4.427.586 |
|
|
12.01.01.01 |
Commissariati di governo |
23.149 |
22.563 |
22.632 |
22.632 |
|
12.01.02.14 |
Minoranze linguistiche |
0 |
1.820.526 |
1.937.077 |
4.404.954 |
|
MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
2.405.456 |
5.069.101 |
5.332.673 |
9.763.117 |
|
|
MERCATO |
523.233 |
679.657 |
701.228 |
1.068.989 |
|
|
02.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
433.853 |
346.076 |
357.937 |
598.054 |
|
02.01.05.04 |
Fondo di riserva consumi intermedi |
3.358 |
191.100 |
191.689 |
191.689 |
|
02.01.05.05 |
Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge |
86.022 |
142.481 |
151.603 |
279.246 |
|
IMPRESE |
1.320.493 |
1.100.631 |
1.139.662 |
1.665.806 |
|
|
03.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
941.404 |
632.738 |
664.330 |
1.102.314 |
|
03.01.02.01 |
Camere di commercio, industria e artigianato |
0 |
98.407 |
104.707 |
192.866 |
|
03.01.02.07 |
Cooperative e loro consorzi |
379.089 |
369.487 |
370.626 |
370.626 |
|
RETI ENERGETICHE |
166.317 |
37.299 |
37.413 |
37.413 |
|
|
04.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
166.317 |
37.299 |
37.413 |
37.413 |
|
INTERNAZIONALIZZAZIONE |
395.413 |
3.251.514 |
3.454.369 |
6.990.909 |
|
|
05.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
66.175 |
75.812 |
75.357 |
75.357 |
|
05.02.03.05 |
Promozione e tutela del Made in Italy |
0 |
2.858.132 |
3.041.111 |
6.915.552 |
|
05.02.03.08 |
Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge |
329.238 |
317.570 |
337.901 |
0 |
|
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
1.600.082 |
3.634.502 |
3.746.818 |
4.646.910 |
|
|
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL’OPERA DEL MINISTRO |
294.107 |
469.289 |
480.846 |
629.492 |
|
|
01.01.05.02 |
Fondo di riserva consumi intermedi |
156.808 |
303.364 |
304.299 |
304.299 |
|
01.01.05.03 |
Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge |
137.299 |
165.925 |
176.548 |
325.193 |
|
SEGRETARIATO GENERALE |
11.197 |
6.654 |
6.675 |
6.675 |
|
|
02.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
11.197 |
6.654 |
6.675 |
6.675 |
|
AMMORTIZZATORI SOCIALI E INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE |
10.796 |
12.933 |
12.973 |
12.973 |
|
|
03.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
10.796 |
12.933 |
12.973 |
12.973 |
|
ATTIVITA’ ISPETTIVA |
52.582 |
35.503 |
35.613 |
35.613 |
|
|
04.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
52.582 |
35.503 |
35.613 |
35.613 |
|
COMUNICAZIONE |
5.912 |
6.483 |
6.504 |
6.504 |
|
|
05.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
5.912 |
6.483 |
6.504 |
6.504 |
|
FAMIGLIA, DIRITTI SOCIALI E RESPONSABILITA’ SOCIALE DELLE IMPRESE |
14.173 |
14.719 |
14.765 |
14.765 |
|
|
06.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
14.173 |
14.719 |
14.765 |
14.765 |
|
GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E IL MONITORAGGIO DELLA SPESA SOCIALE |
35.932 |
583.344 |
618.015 |
1.349.308 |
|
|
07.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
35.932 |
91.310 |
94.481 |
158.779 |
|
07.01.02.04 |
Organismi non lucrativi di attività sociali |
0 |
492.034 |
523.534 |
1.190.528 |
|
IMMIGRAZIONE |
13.433 |
14.365 |
14.409 |
14.409 |
|
|
08.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
13.433 |
14.365 |
14.409 |
14.409 |
|
MERCATO DEL LAVORO |
96.841 |
95.804 |
96.099 |
96.099 |
|
|
09.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
92.846 |
91.910 |
92.193 |
92.193 |
|
09.01.02.02 |
Occupazione |
3.995 |
3.894 |
3.906 |
3.906 |
|
POLITICHE PER L’ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE |
19.006 |
19.279 |
19.338 |
19.338 |
|
|
10.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
19.006 |
19.279 |
19.338 |
19.338 |
|
POLITICHE PREVIDENZIALI |
19.983 |
169.655 |
179.173 |
379.271 |
|
|
11.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
19.983 |
169.655 |
179.173 |
379.271 |
|
INNOVAZIONE TECNOLOGICA |
10.957 |
13.977 |
14.019 |
14.019 |
|
|
12.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
10.957 |
13.977 |
14.019 |
14.019 |
|
RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI |
991.824 |
1.357.277 |
1.361.462 |
1.361.462 |
|
|
13.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
991.824 |
1.357.277 |
1.361.462 |
1.361.462 |
|
TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO |
16.256 |
579.656 |
615.493 |
213.830 |
|
|
14.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
16.256 |
481.249 |
510.786 |
20.964 |
|
14.01.02.01 |
Pari opportunità |
0 |
98.407 |
104.707 |
192.866 |
|
VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO E FORMAZIONI SOCIALI |
7.083 |
255.563 |
271.433 |
493.152 |
|
|
15.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
7.083 |
243.262 |
258.344 |
469.044 |
|
15.01.02.01 |
Protezione e assistenza sociale |
0 |
12.301 |
13.088 |
24.108 |
|
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
7.952.804 |
21.202.065 |
21.407.394 |
24.042.589 |
|
|
AFFARI DI GIUSTIZIA |
140.012 |
201.443 |
202.063 |
202.063 |
|
|
02.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
140.012 |
201.443 |
202.063 |
202.063 |
|
ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI |
4.390.435 |
12.675.029 |
12.879.491 |
15.514.686 |
|
|
03.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
4.038.558 |
10.754.494 |
10.935.110 |
13.306.786 |
|
03.01.05.04 |
Fondo di riserva consumi intermedi |
0 |
1.626.382 |
1.631.396 |
1.631.396 |
|
03.01.05.05 |
Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge |
351.877 |
294.153 |
312.984 |
576.504 |
|
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA |
3.270.399 |
8.120.752 |
8.122.402 |
8.122.402 |
|
|
04.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
3.219.316 |
8.019.185 |
8.020.814 |
8.020.814 |
|
04.01.02.01 |
Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti |
51.084 |
101.567 |
101.588 |
101.588 |
|
GIUSTIZIA MINORILE |
151.958 |
204.842 |
203.438 |
203.438 |
|
|
05.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
151.958 |
204.842 |
203.438 |
203.438 |
|
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI |
1.022.056 |
2.317.875 |
2.504.756 |
2.590.472 |
|
|
SEGRETERIA GENERALE |
434 |
3.717 |
3.657 |
3.657 |
|
|
02.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
434 |
3.717 |
3.657 |
3.657 |
|
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA |
0 |
2.021 |
1.988 |
1.988 |
|
|
03.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
0 |
2.021 |
1.988 |
1.988 |
|
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL’ESTERO |
30.165 |
38.072 |
37.455 |
37.455 |
|
|
04.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
30.165 |
38.072 |
37.455 |
37.455 |
|
PERSONALE |
54.758 |
67.876 |
66.775 |
66.775 |
|
|
05.01.01.01 |
Uffici centrali |
54.758 |
67.876 |
66.775 |
66.775 |
|
AFFARI AMMINISTRATIVI, BILANCIO E PATRIMONIO |
383.701 |
805.063 |
792.388 |
798.252 |
|
|
06.01.01.01 |
Uffici centrali |
74.962 |
44.026 |
43.160 |
43.160 |
|
06.01.01.02 |
Uffici all’estero |
299.791 |
754.492 |
742.264 |
742.264 |
|
06.01.05.06 |
Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge |
8.948 |
6.545 |
6.964 |
12.828 |
|
STAMPA E INFORMAZIONE |
610 |
164.738 |
162.068 |
162.068 |
|
|
07.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
610 |
164.738 |
162.068 |
162.068 |
|
INFORMATICA, COMUNICAZIONI E CIFRA |
183.433 |
602.437 |
592.673 |
592.673 |
|
|
08.01.01.01 |
Uffici centrali |
137.171 |
220.657 |
217.081 |
217.081 |
|
08.01.01.02 |
Uffici all’estero |
46.262 |
381.780 |
375.592 |
375.592 |
|
PROMOZIONE E COOPERAZIONE CULTURALE |
294.414 |
482.880 |
683.586 |
683.586 |
|
|
10.01.01.01 |
Uffici centrali |
79.618 |
11.368 |
11.184 |
11.184 |
|
10.01.01.02 |
Istituzioni scolastiche e culturali all’estero |
87.263 |
116.180 |
181.452 |
181.452 |
|
10.01.02.01 |
Promozione e relazioni culturali |
127.533 |
355.332 |
490.950 |
490.950 |
|
ITALIANI ALL’ESTERO E POLITICHE MIGRATORIE |
15.792 |
58.923 |
61.423 |
119.798 |
|
|
11.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
15.792 |
15.860 |
15.603 |
15.603 |
|
11.01.02.03 |
Contributi ad enti ed altri organismi |
0 |
43.063 |
45.819 |
104.194 |
|
AFFARI POLITICI MULTILATERALI E DIRITTI UMANI |
7.068 |
28.374 |
29.095 |
50.572 |
|
|
12.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
7.068 |
28.374 |
29.095 |
50.572 |
|
COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE |
10.603 |
10.127 |
9.932 |
9.932 |
|
|
13.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
10.603 |
10.127 |
9.932 |
9.932 |
|
ISTITUTO DIPLOMATICO |
8.245 |
12.776 |
12.569 |
12.569 |
|
|
14.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
8.245 |
12.776 |
12.569 |
12.569 |
|
PAESI DELL’EUROPA |
5.665 |
10.058 |
10.682 |
10.682 |
|
|
15.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
5.665 |
10.058 |
10.682 |
10.682 |
|
PAESI DELLE AMERICHE |
4.694 |
6.513 |
15.452 |
15.452 |
|
|
16.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
4.694 |
6.513 |
15.452 |
15.452 |
|
PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE |
6.229 |
6.238 |
7.247 |
7.247 |
|
|
17.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
6.229 |
6.238 |
7.247 |
7.247 |
|
PAESI DELL’AFRICA SUB SAHARIANA |
9.079 |
10.616 |
10.443 |
10.443 |
|
|
18.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
9.079 |
10.616 |
10.443 |
10.443 |
|
PAESI DELL’ASIA, DELL’OCEANIA, DEL PACIFICO E L’ANTARTIDE |
3.822 |
3.723 |
3.662 |
3.662 |
|
|
19.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
3.822 |
3.723 |
3.662 |
3.662 |
|
INTEGRAZIONE EUROPEA |
3.344 |
3.723 |
3.662 |
3.662 |
|
|
20.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
3.344 |
3.723 |
3.662 |
3.662 |
|
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA |
16.637.484 |
19.719.382 |
19.784.439 |
19.868.229 |
|
|
PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE, GESTIONE MINISTERIALE DEL BILANCIO, DELLE RISORSE UMANE E DELL’INFORMAZIONE |
4.367.943 |
6.383.741 |
6.405.463 |
6.423.287 |
|
|
02.01.01.01 |
Uffici centrali |
1.224.436 |
1.947.169 |
1.954.751 |
1.980.581 |
|
02.01.05.06 |
Fondi da ripartire per l’operatività scolastica |
360.762 |
351.624 |
352.708 |
352.708 |
|
02.01.05.07 |
Fondo di riserva consumi intermedi |
2.771.710 |
4.077.424 |
4.089.998 |
4.089.998 |
|
02.01.05.08 |
Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge |
11.034 |
7.524 |
8.006 |
0 |
|
ISTRUZIONE |
2.494.547 |
3.227.668 |
3.238.742 |
3.265.422 |
|
|
03.01.01.01 |
Uffici centrali |
2.487.496 |
3.201.115 |
3.210.908 |
3.210.908 |
|
03.01.02.02 |
Edilizia scolastica |
0 |
19.681 |
20.941 |
47.621 |
|
03.01.02.05 |
Interventi diversi |
7.051 |
6.872 |
6.893 |
6.893 |
|
UNIVERSITÀ, ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA |
128.917 |
151.191 |
152.193 |
178.873 |
|
|
04.01.01.01 |
Uffici centrali |
79.919 |
102.392 |
103.779 |
130.458 |
|
04.01.01.02 |
Accademie ed Istituti superiori musicali, coreutici e per le industrie artistiche |
48.997 |
48.799 |
48.415 |
48.415 |
|
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA |
959.887 |
1.298.947 |
1.302.952 |
1.302.952 |
|
|
07.01.01.01 |
Uffici regionali |
499.696 |
511.574 |
513.151 |
513.151 |
|
07.01.01.02 |
Strutture scolastiche |
460.191 |
787.374 |
789.801 |
789.801 |
|
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE |
670.481 |
683.458 |
685.564 |
685.564 |
|
|
08.01.01.01 |
Uffici regionali |
258.910 |
282.312 |
283.182 |
283.182 |
|
08.01.01.02 |
Strutture scolastiche |
411.571 |
401.146 |
402.383 |
402.383 |
|
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA |
258.511 |
255.630 |
256.418 |
256.418 |
|
|
09.01.01.01 |
Uffici regionali |
110.989 |
111.844 |
112.189 |
112.189 |
|
09.01.01.02 |
Strutture scolastiche |
147.522 |
143.786 |
144.229 |
144.229 |
|
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO |
661.565 |
655.258 |
657.278 |
657.278 |
|
|
10.01.01.01 |
Uffici regionali |
215.712 |
220.698 |
221.379 |
221.379 |
|
10.01.01.02 |
Strutture scolastiche |
445.853 |
434.559 |
435.899 |
435.899 |
|
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA |
544.826 |
551.402 |
553.102 |
553.102 |
|
|
11.01.01.01 |
Uffici regionali |
189.592 |
205.166 |
205.798 |
205.798 |
|
11.01.01.02 |
Strutture scolastiche |
355.234 |
346.236 |
347.304 |
347.304 |
|
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA-GIULIA |
193.849 |
202.870 |
204.062 |
216.668 |
|
|
12.01.01.01 |
Uffici regionali |
75.868 |
87.878 |
88.715 |
101.321 |
|
12.01.01.02 |
Strutture scolastiche |
117.981 |
114.992 |
115.346 |
115.346 |
|
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA |
572.504 |
564.303 |
566.042 |
566.042 |
|
|
13.01.01.01 |
Uffici regionali |
221.536 |
222.224 |
222.909 |
222.909 |
|
13.01.01.02 |
Strutture scolastiche |
350.968 |
342.078 |
343.133 |
343.133 |
|
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’UMBRIA |
157.281 |
156.500 |
156.982 |
156.982 |
|
|
14.01.01.01 |
Uffici regionali |
59.343 |
61.042 |
61.230 |
61.230 |
|
14.01.01.03 |
Strutture scolastiche |
97.938 |
95.458 |
95.752 |
95.752 |
|
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO |
853.709 |
864.665 |
867.330 |
867.330 |
|
|
15.01.01.01 |
Uffici regionali |
293.646 |
309.405 |
310.358 |
310.358 |
|
15.01.01.02 |
Strutture scolastiche |
560.063 |
555.261 |
556.972 |
556.972 |
|
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE |
275.339 |
272.903 |
273.743 |
273.743 |
|
|
16.01.01.01 |
Uffici regionali |
98.977 |
101.008 |
101.319 |
101.319 |
|
16.01.01.02 |
Strutture scolastiche |
176.362 |
171.895 |
172.424 |
172.424 |
|
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE |
122.767 |
122.388 |
122.765 |
122.765 |
|
|
17.01.01.01 |
Uffici regionali |
77.640 |
78.404 |
78.645 |
78.645 |
|
17.01.01.02 |
Strutture scolastiche |
45.128 |
43.984 |
44.120 |
44.120 |
|
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’ABRUZZO |
291.164 |
290.344 |
291.240 |
291.240 |
|
|
18.01.01.01 |
Uffici regionali |
126.961 |
130.301 |
130.703 |
130.703 |
|
18.01.01.02 |
Strutture scolastiche |
164.202 |
160.043 |
160.536 |
160.536 |
|
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA |
885.938 |
873.644 |
876.336 |
876.336 |
|
|
19.01.01.01 |
Uffici regionali |
342.598 |
344.066 |
345.127 |
345.127 |
|
19.01.01.02 |
Strutture scolastiche |
543.340 |
529.577 |
531.210 |
531.210 |
|
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA |
1.177.589 |
1.152.079 |
1.155.632 |
1.155.632 |
|
|
20.01.01.01 |
Uffici regionali |
485.848 |
477.860 |
479.334 |
479.334 |
|
20.01.01.02 |
Strutture scolastiche |
691.741 |
674.219 |
676.298 |
676.298 |
|
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA |
159.565 |
159.201 |
159.692 |
159.692 |
|
|
21.01.01.01 |
Uffici regionali |
57.718 |
59.934 |
60.119 |
60.119 |
|
21.01.01.02 |
Strutture scolastiche |
101.847 |
99.267 |
99.573 |
99.573 |
|
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA |
557.407 |
558.152 |
559.873 |
559.873 |
|
|
22.01.01.01 |
Uffici regionali |
211.224 |
220.642 |
221.322 |
221.322 |
|
22.01.01.02 |
Strutture scolastiche |
346.183 |
337.510 |
338.550 |
338.550 |
|
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA |
352.584 |
353.130 |
354.218 |
354.218 |
|
|
23.01.01.01 |
Uffici regionali |
123.955 |
130.293 |
130.694 |
130.694 |
|
23.01.01.02 |
Strutture scolastiche |
228.629 |
222.837 |
223.524 |
223.524 |
|
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA |
951.112 |
941.909 |
944.813 |
944.813 |
|
|
24.01.01.01 |
Uffici regionali |
222.430 |
231.684 |
232.398 |
232.398 |
|
24.01.01.02 |
Strutture scolastiche |
728.682 |
710.225 |
712.415 |
712.415 |
|
MINISTERO DELL’INTERNO |
65.446.488 |
92.556.647 |
92.895.282 |
104.884.886 |
|
|
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI |
2.135.676 |
11.979.958 |
11.795.953 |
11.795.953 |
|
|
02.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
781.180 |
11.950.049 |
11.765.952 |
11.765.952 |
|
02.01.02.05 |
Progetti finalizzati |
1.254 |
0 |
0 |
0 |
|
02.01.02.07 |
Spese elettorali |
32.881 |
29.909 |
30.001 |
30.001 |
|
06.01.05.06 |
Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge |
1.320.361 |
0 |
0 |
0 |
|
VIGILI DEL FUOCO SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE |
5.444.999 |
15.603.619 |
15.416.208 |
15.416.208 |
|
|
03.01.01.01 |
Spese generali di funzionamento |
1.341.979 |
6.685.945 |
6.687.303 |
6.687.303 |
|
03.01.01.02 |
Formazione e addestramento |
539.581 |
672.093 |
672.230 |
672.230 |
|
03.01.01.03 |
Mezzi operativi e strumentali |
3.563.440 |
8.055.039 |
8.056.676 |
8.056.676 |
|
03.02.03.04 |
Mezzi operativi e strumentali |
0 |
190.542 |
0 |
0 |
|
LIBERTA’ CIVILI E IMMIGRAZIONE |
35.715 |
43.801 |
43.936 |
43.936 |
|
|
04.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
35.715 |
43.801 |
43.936 |
43.936 |
|
PUBBLICA SICUREZZA |
37.547.384 |
54.997.340 |
55.093.936 |
56.370.554 |
|
|
05.01.01.01 |
Spese generali di funzionamento |
15.495.544 |
23.283.968 |
23.367.737 |
24.355.106 |
|
05.01.01.02 |
Formazione e addestramento |
511.367 |
1.376.539 |
1.376.819 |
1.376.819 |
|
05.01.01.03 |
Mezzi operativi e strumentali |
18.917.230 |
29.089.055 |
29.101.348 |
29.390.597 |
|
05.01.01.04 |
Potenziamento |
1.033.424 |
1.247.778 |
1.248.032 |
1.248.032 |
|
05.01.01.05 |
Accordi ed organismi internazionali |
1.589.818 |
0 |
0 |
0 |
|
POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE E DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE |
20.282.713 |
9.931.929 |
10.545.249 |
21.258.234 |
|
|
06.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
10.909.243 |
0 |
0 |
0 |
|
06.01.05.02 |
Funzionamento servizi delle amministrazioni |
0 |
8.785.826 |
9.348.299 |
21.258.234 |
|
06.01.05.03 |
Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge |
0 |
1.124.932 |
1.196.950 |
0 |
|
06.01.05.04 |
Fondo di riserva consumi intermedi |
9.170.862 |
0 |
0 |
0 |
|
06.02.03.04 |
Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge |
202.608 |
21.171 |
0 |
0 |
|
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |
720.228 |
3.948.028 |
4.180.675 |
7.437.281 |
|
|
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL’OPERA DEL MINISTRO |
428.929 |
868.656 |
924.465 |
1.702.826 |
|
|
01.01.01.00 |
Funzionamento |
0 |
510.081 |
542.737 |
999.698 |
|
01.01.05.03 |
Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge |
428.929 |
358.575 |
381.728 |
703.127 |
|
PROTEZIONE DELLA NATURA |
77.305 |
637.327 |
673.773 |
1.221.401 |
|
|
02.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
68.845 |
353.541 |
372.322 |
673.106 |
|
02.01.02.01 |
Parchi nazionali e aree protette |
4.230 |
4.123 |
4.136 |
4.136 |
|
02.01.02.05 |
Difesa del mare |
4.230 |
279.662 |
297.315 |
544.159 |
|
QUALITA’ DELLA VITA |
33.278 |
384.461 |
408.856 |
727.428 |
|
|
03.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
33.278 |
381.988 |
404.454 |
717.417 |
|
03.01.02.04 |
Manutenzione opere pubbliche |
0 |
2.473 |
4.402 |
10.011 |
|
RICERCA AMBIENTALE E SVILUPPO |
30.923 |
234.747 |
247.465 |
423.782 |
|
|
04.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
30.923 |
234.747 |
247.465 |
423.782 |
|
SALVAGUARDIA AMBIENTALE |
39.016 |
1.570.001 |
1.669.275 |
3.057.574 |
|
|
05.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
39.016 |
1.570.001 |
1.669.275 |
3.057.574 |
|
DIFESA DEL SUOLO |
82.234 |
144.356 |
148.028 |
195.457 |
|
|
06.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
47.216 |
110.225 |
113.792 |
161.221 |
|
06.01.02.01 |
Manutenzione opere idrauliche |
35.018 |
34.131 |
34.236 |
34.236 |
|
SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO |
28.543 |
108.479 |
108.813 |
108.813 |
|
|
07.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
28.543 |
24.869 |
24.945 |
24.945 |
|
07.01.05.03 |
Fondo di riserva consumi intermedi |
0 |
83.610 |
83.867 |
83.867 |
|
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
9.113.406 |
15.839.411 |
14.602.594 |
15.192.017 |
|
|
COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PERSONALE E SERVIZI GENERALI |
1.678.629 |
2.801.645 |
2.819.307 |
2.892.139 |
|
|
02.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
1.458.460 |
1.823.924 |
1.835.346 |
1.964.494 |
|
02.01.05.04 |
Fondo di riserva consumi intermedi |
0 |
924.793 |
927.644 |
927.644 |
|
02.01.05.05 |
Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge |
220.168 |
52.928 |
56.317 |
0 |
|
INFRASTRUTTURE STRADALI, EDILIZIA E REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI |
624.965 |
801.494 |
803.965 |
803.965 |
|
|
03.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
169.172 |
204.135 |
204.765 |
204.765 |
|
03.01.05.01 |
Manutenzione sedi uffici statali |
455.793 |
597.359 |
599.200 |
599.200 |
|
NAVIGAZIONE E TRASPORTO MARITTIMO E AEREO |
1.307.460 |
1.480.743 |
1.485.201 |
1.485.201 |
|
|
04.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
126.820 |
160.994 |
161.383 |
161.383 |
|
04.01.02.11 |
Manutenzione opere marittime |
1.180.640 |
1.319.750 |
1.323.819 |
1.323.819 |
|
TRASPORTI TERRESTRI |
4.244.756 |
8.181.978 |
7.050.924 |
7.567.516 |
|
|
05.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
4.244.756 |
7.800.893 |
6.645.443 |
6.645.443 |
|
05.01.02.04 |
Autotrasporto per conto di terzi |
0 |
381.084 |
405.481 |
922.074 |
|
CAPITANERIE DI PORTO |
1.160.315 |
2.455.998 |
2.325.281 |
2.325.281 |
|
|
06.01.01.01 |
Spese generali di funzionamento |
864.593 |
1.592.074 |
1.461.181 |
1.461.181 |
|
06.01.01.02 |
Formazione e addestramento |
221.507 |
691.520 |
691.660 |
691.660 |
|
06.01.01.03 |
Mantenimento, equipaggiamento, assistenza e casermaggio |
26.721 |
26.186 |
26.192 |
26.192 |
|
06.01.01.05 |
Mezzi operativi e strumentali |
47.493 |
146.218 |
146.248 |
146.248 |
|
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI |
97.282 |
117.553 |
117.915 |
117.915 |
|
|
07.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
97.282 |
117.553 |
117.915 |
117.915 |
|
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI |
973.574 |
2.557.259 |
1.468.274 |
1.468.274 |
|
|
SEGRETARIATO GENERALE |
19.117 |
29.234 |
29.325 |
29.325 |
|
|
02.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
19.117 |
29.234 |
29.325 |
29.325 |
|
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE |
63.106 |
182.297 |
182.860 |
182.860 |
|
|
03.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
63.106 |
117.013 |
117.375 |
117.375 |
|
03.01.05.04 |
Fondo di riserva consumi intermedi |
0 |
65.284 |
65.486 |
65.486 |
|
SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE |
83.153 |
21.995 |
22.063 |
22.063 |
|
|
04.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
83.153 |
21.995 |
22.063 |
22.063 |
|
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO |
148.684 |
326.194 |
327.200 |
327.200 |
|
|
05.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
82.809 |
120.808 |
121.181 |
121.181 |
|
05.01.02.01 |
Controllo emissioni radioelettriche |
65.875 |
205.386 |
206.019 |
206.019 |
|
REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE |
12.273 |
23.039 |
23.110 |
23.110 |
|
|
06.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
12.273 |
23.039 |
23.110 |
23.110 |
|
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE |
270.950 |
1.278.509 |
185.579 |
185.579 |
|
|
07.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
140.141 |
185.009 |
185.579 |
185.579 |
|
07.02.03.04 |
Fondazione Ugo Bordoni |
0 |
984.150 |
0 |
0 |
|
07.02.03.06 |
Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge |
130.809 |
109.350 |
0 |
0 |
|
GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI ED INFORMATIVE |
376.291 |
695.992 |
698.137 |
698.137 |
|
|
08.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
376.291 |
695.992 |
698.137 |
698.137 |
|
MINISTERO DELLA DIFESA |
448.220.737 |
414.533.702 |
415.752.264 |
415.752.264 |
|
|
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI |
716.893 |
658.880 |
660.912 |
660.912 |
|
|
02.01.01.01 |
Spese generali di funzionamento di bilancio e affari finanziari |
88.160 |
44.989 |
45.129 |
45.129 |
|
02.01.01.02 |
Spese generali di funzionamento di onoranze ai caduti in guerra |
628.733 |
613.891 |
615.783 |
615.783 |
|
SEGRETARIATO GENERALE |
196.452.856 |
179.132.311 |
179.684.704 |
179.684.704 |
|
|
03.01.01.01 |
Spese generali di funzionamento |
40.547.211 |
39.855.205 |
39.978.107 |
39.978.107 |
|
03.01.01.02 |
Assistenza e benessere del personale |
49.330 |
59.169 |
59.351 |
59.351 |
|
03.01.01.03 |
Leva, formazione e addestramento |
6.881.514 |
6.520.631 |
6.540.738 |
6.540.738 |
|
03.01.01.04 |
Mezzi operativi e strumentali |
125.673.619 |
101.193.160 |
101.505.211 |
101.505.211 |
|
03.01.01.05 |
Ammodernamento e rinnovamento |
23.299.208 |
20.481.720 |
20.544.879 |
20.544.879 |
|
03.01.02.06 |
Interventi diversi |
1.974 |
11.022.426 |
11.056.417 |
11.056.417 |
|
ESERCITO ITALIANO |
105.339.696 |
72.955.515 |
73.180.483 |
73.180.483 |
|
|
04.01.01.01 |
Spese generali di funzionamento |
16.522.518 |
15.819.111 |
15.867.889 |
15.867.889 |
|
04.01.01.02 |
Assistenza e benessere del personale |
655.040 |
841.181 |
843.775 |
843.775 |
|
04.01.01.03 |
Formazione e addestramento |
9.756.965 |
11.130.237 |
11.164.560 |
11.164.560 |
|
04.01.01.04 |
Mezzi operativi e strumentali |
77.935.132 |
44.706.850 |
44.844.711 |
44.844.711 |
|
04.01.01.05 |
Ammodernamento e rinnovamento |
470.042 |
458.136 |
459.548 |
459.548 |
|
MARINA MILITARE |
52.664.953 |
48.812.731 |
48.963.250 |
48.963.250 |
|
|
05.01.01.01 |
Spese generali di funzionamento |
12.930.685 |
9.902.730 |
9.933.265 |
9.933.265 |
|
05.01.01.02 |
Mezzi operativi e strumentali |
31.750.259 |
32.186.838 |
32.286.090 |
32.286.090 |
|
05.01.01.03 |
Formazione e addestramento |
6.797.041 |
5.566.370 |
5.583.536 |
5.583.536 |
|
05.01.01.05 |
Assistenza e benessere del personale |
223.382 |
217.615 |
218.285 |
218.285 |
|
05.01.01.07 |
Ammodernamento e rinnovamento |
963.586 |
939.179 |
942.074 |
942.074 |
|
AERONAUTICA MILITARE |
72.642.985 |
92.243.309 |
92.527.748 |
92.527.748 |
|
|
06.01.01.01 |
Spese generali di funzionamento |
7.867.683 |
11.835.443 |
11.871.939 |
11.871.939 |
|
06.01.01.02 |
Assistenza e benessere del personale |
121.243 |
96.209 |
96.505 |
96.505 |
|
06.01.01.03 |
Formazione e addestramento |
17.595.862 |
13.043.151 |
13.083.368 |
13.083.368 |
|
06.01.01.04 |
Mezzi operativi e strumentali |
44.113.682 |
63.074.216 |
63.268.713 |
63.268.713 |
|
06.01.01.05 |
Ammodernamento e rinnovamento |
235.021 |
229.068 |
229.774 |
229.774 |
|
06.01.02.01 |
Assistenza al volo civile |
2.709.495 |
3.965.221 |
3.977.449 |
3.977.449 |
|
ARMA DEI CARABINIERI |
20.403.354 |
20.730.956 |
20.735.167 |
20.735.167 |
|
|
07.01.01.01 |
Spese generali di funzionamento |
11.104.442 |
11.414.940 |
11.417.259 |
11.417.259 |
|
07.01.01.02 |
Assistenza e benessere del personale |
349.414 |
242.634 |
242.683 |
242.683 |
|
07.01.01.03 |
Mezzi operativi e strumentali |
6.917.128 |
5.801.056 |
5.802.234 |
5.802.234 |
|
07.01.01.04 |
Leva, formazione e addestramento |
1.473.598 |
2.218.896 |
2.219.347 |
2.219.347 |
|
07.01.01.05 |
Ammodernamento e rinnovamento |
558.772 |
1.053.430 |
1.053.644 |
1.053.644 |
|
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
2.778.250 |
5.918.835 |
5.935.698 |
5.935.698 |
|
|
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI |
51.978 |
27.850 |
27.691 |
27.691 |
|
|
02.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
51.978 |
27.850 |
27.691 |
27.691 |
|
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO |
1.919.917 |
5.650.576 |
5.667.622 |
5.667.622 |
|
|
03.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
1.860.704 |
1.228.404 |
1.231.813 |
1.231.813 |
|
03.01.02.01 |
Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo |
59.213 |
0 |
0 |
0 |
|
03.01.05.04 |
Fondo di riserva consumi intermedi |
0 |
4.422.173 |
4.435.810 |
4.435.810 |
|
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI |
806.354 |
240.408 |
240.385 |
240.385 |
|
|
04.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
806.354 |
240.408 |
240.385 |
240.385 |
|
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI |
11.305.408 |
11.290.390 |
11.233.143 |
11.417.172 |
|
|
DIPARTIMENTO PER LA RICERCA, L’INNOVAZIONE E L’ORGANIZZAZIONE |
960.102 |
1.098.161 |
1.100.675 |
1.119.078 |
|
|
02.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
272.012 |
227.078 |
227.779 |
227.779 |
|
02.01.05.04 |
Fondo di riserva consumi intermedi |
660.899 |
848.423 |
851.038 |
851.038 |
|
02.01.05.05 |
Fondo per la autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge |
24.574 |
20.542 |
21.857 |
40.260 |
|
02.02.10.04 |
Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge |
2.617 |
2.117 |
0 |
0 |
|
DIPARTIMENTO PER I BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI |
6.654.783 |
6.889.683 |
6.833.581 |
6.921.740 |
|
|
03.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
6.654.783 |
6.889.683 |
6.833.581 |
6.921.740 |
|
DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI |
3.491.527 |
3.098.877 |
3.094.530 |
3.171.116 |
|
|
04.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
3.491.527 |
3.079.823 |
3.094.530 |
3.171.116 |
|
04.02.03.04 |
Patrimonio culturale statale |
0 |
19.054 |
0 |
0 |
|
DIPARTIMENTO PER LO SPETTACOLO E SPORT |
198.996 |
203.669 |
204.357 |
205.239 |
|
|
05.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
198.996 |
203.669 |
204.357 |
205.239 |
|
MINISTERO DELLA SALUTE |
5.747.114 |
11.445.411 |
12.045.096 |
18.408.077 |
|
|
QUALITA’ |
788.942 |
718.805 |
731.482 |
763.510 |
|
|
02.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
684.427 |
617.633 |
631.340 |
663.368 |
|
02.01.02.13 |
Pronto soccorso porti ed aeroporti |
104.516 |
101.171 |
100.142 |
100.142 |
|
INNOVAZIONE |
4.583.498 |
3.457.049 |
3.593.476 |
3.279.791 |
|
|
03.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
2.911.843 |
1.760.743 |
1.813.578 |
2.868.178 |
|
03.01.02.13 |
Informazione e prevenzione |
160.954 |
156.877 |
157.361 |
157.361 |
|
03.01.05.07 |
Fondo di riserva consumi intermedi |
0 |
253.471 |
254.252 |
254.252 |
|
03.01.05.08 |
Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge |
1.510.701 |
1.285.958 |
1.368.286 |
0 |
|
PREVENZIONE E COMUNICAZIONE |
374.673 |
1.004.483 |
1.053.970 |
2.085.979 |
|
|
04.01.01.00 |
FUNZIONAMENTO |
374.673 |
709.262 |
739.850 |
1.371.662 |
|
04.01.02.05 |
Interventi diversi |
0 |
295.220 |
314.121 |
714.317 |
|
DIPARTIMENTO PER LA SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTARE |
0 |
6.265.074 |
6.666.168 |
12.278.797 |
|
|
05.01.02.04 |
Interventi diversi |
0 |
6.265.074 |
6.666.168 |
12.278.797 |
|
TOTALE |
683.487.713 |
793.182.094 |
793.165.598 |
793.171.145 |
|
|
|
|
|
|
|
|
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 741):
Presentato dal Presidente
del Consiglio dei Ministri (Prodi), dal Ministro per lo sviluppo economico (Bersani)
e dal Ministro dell'economia e delle finanze (Padoa-Schioppa) il 4 luglio 2006.
Assegnato alla 5ª commissione (Finanze), in sede referente, il 4 luglio 2006
con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva,
sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 13 luglio 2006.
Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti costituzionali il 18 luglio
2006.
Esaminato dalla 5ª commissione, in sede referente, il 12, 13, 18, 19, 20 e 21
luglio 2006.
Relazione annunciata il 24 luglio 2006 (atto 741/A relatore sen. Ripamonti).
Esaminato in aula l'11, 18, 24 luglio 2006 ed approvato il 25 luglio 2006.
Camera dei deputati (atto n. 1475):
Assegnato alle
Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze), in sede referente, il 26 luglio
2006 con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I, II,
III, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV.
Esaminato dalle Commissioni riunite V e VI, in sede referente, il 26, 27 e 28
luglio 2006.
Esaminato in aula il 31 luglio 2006, 1° e 2 agosto 2006 ed approvato il 3
agosto 2006.
Avvertenza:
Il decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 153 del 4 luglio 2006.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno
efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato
dalle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag.
56.